Si può richiedere il bonus prima casa se lo si ha già avuto in passato? Ecco che cosa dice la legge a riguardo.
Da ormai diverso tempo, il governo italiano ha messo a disposizione di tutti i cittadini diversi bonus ed incentivi molto utili a livello economico. Pensati per poter fronteggiare la situazione di crisi che stiamo vivendo da ormai qualche tempo, avere una detrazione fiscale o un incentivo in denaro a propria disposizione può addirittura fare la differenza in determinate situazioni.
Parliamo oggi di un bonus parecchio apprezzato da tutti coloro che decidono di andare a vivere da soli e di acquistare un’abitazione. Ossia il bonus casa. È possibile richiederlo una seconda volta se lo abbiamo già avuto in passato e se ne abbiamo usufruito? Ecco che cosa dice la legge a riguardo, così sarete certi di non avere più alcun dubbio e di poter goderne in totale tranquillità. Senza il pericolo di incorrere in pesanti sanzioni.
Bonus prima casa una seconda volta? Cosa dice la legge
Il bonus prima casa è una importante agevolazione fiscale di cui può godere chi compra una nuova abitazione. Così da avere una riduzione delle imposte che vanno versate al momento del regimo. E si parla di cifre importanti, ecco perché chi ne ha già goduto in passato si chiede se è possibile ottenerlo una seconda volta se si decide di acquistare una seconda abitazione.
In realtà, la legge dice che si può ottenere questo importante incentivo anche una seconda volta, ma solo in determinate situazioni. Un esempio è se il contribuente che è già titolare di una casa acquistata col bonus decide di vendere la prima entro un anno dal nuovo rogito. E solo se l’immobile è dello stesso Comune.
C’è anche un secondo caso in cui se ne può usufruire una seconda volta. Ossia quando la prima casa è stata ricevuta in donazione o per successione. A riferirlo è l’Agenzia delle Entrate, secondo cui con questa eccezione non c’è nemmeno l’obbligo di vendere entro un anno l’immobile in possesso. Così da poter mantenere entrambe le proprietà con gli stessi incentivi.
Il terzo e ultimo caso riguarda una situazione particolare, in cui la prima abitazione diventa inagibile o inutilizzabile per ragioni oggettive e che non erano prevedibili al momento dell’acquisto. Pensate per esempio a strutture pericolanti per causa di un terremoto. Oppure ad una casa che diventa troppo piccola o grande per le mutate esigenze familiari.